Il Decreto rilancio ha sancito una piccola rivoluzione per quanto riguarda gli ecoincentivi ovvero le agevolazioni fiscali od economiche per gli interventi sia di privati cittadini sia di condomini per rendere un immobile più efficiente dal punto di vista energetico e antisismico. Il Decreto Rilancio riguarda le spese sostenute dal contribuente a partire dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per tutti gli interventi che vi elencheremo nei prossimi paragrafi. ATTENZIONE: l’Enea ( Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente) ha specificato che la data di inizio lavori non è rilevante ai fini dell’applicazione della norma.
Superbonus 110 %: cos’è e come funziona?
Con il Decreto Rilancio, il Governo ha voluto stimolare la ripresa economica in chiave green, svecchiando e aggiornando il patrimonio immobiliare italiano. Questo intervento legislativo ha introdotto la novità del Superbonus 110 % .
Prima di questo decreto, però, erano già in essere altri ecoincentivi (Ecobonus)che continuano ad avere validità in tutti i casi non rientranti in quelli disciplinati nel Decreto Rilancio. Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese,
si aggiungono a quelle già vigenti che però prevedevano delle detrazioni inferiori fra il 50 e il 65%.. Ad esempio continua ad essere attivo il bonus casa per le ristrutturazioni che prevedeva il 50% di detrazione fiscali su questo tipo di spese.
Esempio : abitate in una villetta cambiate la caldaia con una più efficiente ma non riuscite a rispettare tutti i requisiti del Superbonus 110%. In questo caso potrete ugualmente usufruire della detrazione del 65% prevista dalle norme preesistenti sull’Ecobonus.
Per prima cosa, una precisazione che per alcuni sarà cosa ovvia ma che non per tutti è da dare per scontata ( molti di noi non hanno pratica della materia fiscale o semplicemente non hanno mai affrontato il problema di ristrutturare casa): un incentivo che prevede detraibilità delle spese non prevede erogazioni di denaro o fondi immediati ma va a diminuire le tasse ( l’imposta lorda) che dovremo pagare nelle future dichiarazioni dei redditi. Per il Superbonus, la detrazione fiscale sarà suddivisa in 5 rate di pari ammontare e questo significa che per le prossime 5 dichiarazioni dei redditi vi sarà scalata una cifra ( relativa alle spese dei lavori in superbonus) su quanto dovrete di tasse allo Stato. Un esempio sarà sicuramente “illuminante”: se oggi eseguite un lavoro rientrante nel Superbonus da 10.000€ , lo Stato vi riconosce una cifra di 11.000 in detrazione fiscale suddivisa in 5 anni quindi ogni anno vi riconoscerà uno sgravio di 2000€ sulle tasse che dovrete pagare.
Ma se annualmente voi dovete allo Stato delle tasse di importo inferiore alla rata del credito d’imposta ovvero pagate un’Irpef di 1000€ in media ogni anno ( quindi approssimando 5000 € in 5 anni) e il valore della detrazione Superbonus è 10000€ spalmato in 5 anni? Dove vanno a finire i rimanenti 5000€ che vi dovrebbe lo Stato per le detrazioni Superbonus?
Semplicemente non saranno erogati perché il limite massimo per la detrazione è determinato dalla capienza IRPEF di ogni singolo contribuente.
Il rischio, infatti, che molti ravvisano è che tale detrazione possa non essere fruita nella sua interezza.
Resta valida però anche in questo caso, c.d. per incapienza Irpef, di cessione del credito.( punto seguente)
Cosa diversa è la cessione del credito di cui tanto si parla in questi giorni, anch’essa prevista dal Decreto Rilancio. Alcune organizzazioni come banche, istituti di credito e perfino assicurazioni si sono mobilitate per fornire liquidità immediata per far partire i lavori. In questo caso “venderete” il vostro credito d’imposta ad un soggetto terzo che appunto può essere una banca o un’altra organizzazione. Tornando al nostro esempio di prima se lo Stato vi deve 11000 € in detrazioni fiscali, potrete cedere questo credito che vantate nei confronti dello Stato e il soggetto da voi prescelto acquisterà tale credito e vi erogherà da subito le 11000€ salvo poi incassare dallo Stato il vostro credito d’imposta. Quindi non avrete più diritto alle detrazioni delle tasse per i 5 prossimi anni perché appunto avete ceduto questo credito in cambio di liquidità. In questo caso, però, la cessione del credito avviene per iniziativa del privato, di colui che vuole eseguire i lavori. Non è lo Stato ad erogare denaro liquido.
Altra formula per far partire subito i lavori e sfruttare l’opportunità del Superbonus, anche se non avete subito disponibili i fondi per procedere, è lo sconto in fattura. In questo caso maturerete sempre un credito d’imposta nei confronti dello Stato ma lo potrete “vendere” ai vostri fornitori in cambio di uno sconto in fattura. Tornando sempre al nostro solito esempio se avete un credito d’imposta per detrazione fiscale Superbonus di 11000 € , se il vs. fornitore ovvero l’impresa che avete ingaggiato per eseguire i lavoro acconsenta, potrete cedergli il vostro credito e pagare solo la cifra non coperta dall’importo del credito. Nel nostro esempio se avete eseguito lavori per 20000€, potrete cedere il vostro credito d’imposta ( di 11000€) all’impresa e pagare così solo 9000€ per la ristrutturazione eseguita.
Anche in questo caso è colui che intende svolgere i lavori di efficientamento a doversi attivare e cercare un fornitore che voglia acquistare il credito d’imposta.
In questi casi occorre comunicare allo Stato ( all’Agenzia delle Entrate nello specifico) o per via telematica o tramite Caf la cessione del vostro credito d’imposta.
Chi può usufruire del Superbonus 110 %
-condomìni ( che sono sostituti d’imposta e pertanto sarà ogni singolo condòmino ad usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà)
-persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
-Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
-cooperative di abitazione a proprietà indivisa
-Onlus e associazioni di volontariato
associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Requisiti minimi per usufruire delle detrazioni previste dal Superbonus 110 %
– gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto ( rimandiamo all’articolo Superbonus 110 %: requisiti tecnici e tetti di spesa)
-assicurare, anche congiuntamente agli interventi trainati ( punto successivo), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Questo significa che se il vostro immobile è in classe energetica D deve fare un salto di classe e passare almeno ad una B.
Se invece l’immobile appartiene già ad una classe energetica alta per cui non è possibile fare il doppio salto, allora basta apportare un efficientamento tale per salire alla classe immediatamente più alta. Da A3 passerete ad A4 ad esempio.
Condizione necessaria per l’applicazione del Superbonus 110 %: gli interventi che ricadono nella disciplina del Decreto Rilancio e del Superbonus vanno effettuati solo su immobili già esistenti, non vale per le nuove costruzioni.
Lavori previsti con il Superbonus 110 %
Veniamo ora a capire quali tipi di lavori rientrano nel Superbonus e soprattutto cosa si intenda per lavori “trainanti e “trainati”.
Lavori “trainanti”
Basandoci su una comoda guida redatta dall’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25) e secondo l’art.119 del Decreto Rilancio rientrano nella disciplina del Superbonus i seguenti interventi detti “trainanti”:
-interventi di isolamento termico sugli involucri
-sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
-sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti (es. villette a schiera)
-interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
ATTENZIONE però: ognuna di queste categorie di interventi presenta dei limiti di spesa sul quale ammontare verrà calcolata la detrazione del Superbonus. Nei prossimi articoli specificheremo punto per punto i requisiti e i limiti di spesa dei singoli tipi di lavori .
Lavori “trainati”
Gli interventi “trainati” sono gli interventi aggiuntivi che posso usufruire della detrazione 110% solo ed esclusivamente se effettuati congiuntamente ad un intervento rientrante nei tre punti elencati. Si considerano effettuati “congiuntamente” gli interventi trainati eseguiti all’interno dell’intervallo temporale in cui viene realizzato quello trainante ovvero dalla data di inizio alla data di fine del trainante.
Questi interventi c.d. trainati sono identificati come INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA previsti dall’art.14 del d.l.63/2013 ovvero gli interventi che usufruiscono del”vecchio” ecobonus. A titolo esemplificativo ne riportiamo qualcuno: la sostituzione degli infissi, così come le schermature solari (tende da sole, pellicole solari etc.), i c.d. sistemi di building automation per la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.
Inoltre possono annoverarsi fra gli interventi trainati anche l’installazione di impianti fotovoltaici e l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici ( con limitazioni particolari però).
Alcuni esempi: cappotto isolante ( lavoro trainante)+ sostituzione finestre (lavoro trainato) -quasi sicuramente farete il doppio salto di classe energetica.
Sostituzione vecchio impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione di classe A( trainante) + installazione nuovi serramenti ( trainato) solo se congiuntamente portino al salto delle due classi energetiche.
Negli articoli a seguire affronteremo gli altri temi principali del Decreto Rilancio ovvero i requisiti amministrativi, le asseverazioni, i requisiti tecnici, le sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci etc. Stay tunned !